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| Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o
concorsi pronostici con vincite in denaro
Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o
concorsi pronostici con vincite in denaro
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l’approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento all’articolo
88 recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell’autorità di pubblica
sicurezza, della licenza per l’esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme
regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca
norme sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in
attuazione dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto
all’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
VISTO l’articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
VISTA la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare
l’articolo 4 recante disposizioni sulla raccolta abusiva di attività di giuoco o di scommessa;
VISTO l’articolo 1, commi 286, 287, 290, 291 e 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per il
2005);
VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria, che ha stabilito, tra l’altro, all’articolo 11-quinquiesdecies, disposizioni inerenti il gioco
telematico ed all’introduzione del mezzo di pagamento a distanza;
VISTO l’articolo 1, comma 535, delle legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006),
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che ha stabilito che
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), fermi i poteri dell’autorità e della polizia
giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai
gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di
giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di
regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS stessa;
VISTO l’articolo 1, comma 536, della legge n. 266 del 2005, che prevede che i destinatari delle
comunicazioni di cui al comma 535 del medesimo articolo, hanno l’obbligo di inibire ai soggetti in
difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo, o che,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti
da AAMS, l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi,
per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici adottando a tal fine misure
tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti di AAMS stessa;
VISTO l’articolo 1, comma 537, della legge n. 266 del 2005, che ha stabilito, nel caso di violazione degli
obblighi fissati al predetto comma 536, la competenza di AAMS ad applicare sanzioni amministrative
pecuniarie;
VISTO l’articolo 1, comma 538, della legge n. 266 del 2005, che stabilisce che la Polizia postale e delle
comunicazioni ed il Corpo della Guardia di Finanza, cooperino con AAMS per l’applicazione delle
disposizioni di cui ai citati commi 536 e 537, secondo criteri e modalità individuati da AAMS stessa
d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
VISTO l’articolo 4, comma 4-ter, della legge n. 401 del 1989 come modificato dall’articolo 1, comma
539, legge n. 266 del 2005 che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per il via
telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
CONSIDERATO, alla luce delle norme predette, che è necessario ed urgente impedire la raccolta
illegale e non autorizzata di giochi e scommesse effettuata da operatori in assenza di autorizzazione o
che, in possesso di autorizzazione, effettuano l’accettazione di scommesse o di altri giochi in Italia
trasferendo le giocate all’estero;
CONSIDERATO che in Italia è vietata l’accettazione di giochi e scommesse non assoggettata alle
disposizioni previste dal nostro ordinamento e che tale raccolta produce mancato introito erariale per lo
Stato;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 535, della legge n. 266 del 2005, AAMS provvede
a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di reti telematiche o di
telecomunicazione, i casi di offerta attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro in assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei
limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa;
RITENUTO che il contrasto al fenomeno dell’offerta di gioco illegale e non autorizzato è stato
considerato obiettivo prioritario del legislatore e del Governo e, come tale di AAMS, anche al fine di
tutelare i giocatori e gli operatori di gioco regolari ed autorizzati nonché di salvaguardare le entrate
erariali dello Stato;
DISPONE
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta, attraverso rete
telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in assenza di
concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) Concessionario, l’operatore di gioco titolare di una concessione mediante la quale sono state
trasferite attività e funzioni pubbliche in materia di giochi;
c) Operatore non autorizzato, l’operatore che, privo di concessione, autorizzazione, licenza o altro
titolo autorizzatorio, effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete Internet
ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
d) Fornitore di servizi di rete:
i. di connettività, ovvero gli access provider, vale a dire ogni soggetto che consente all’utente
l’allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o
agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione;
l’access provider, può altresì, concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul
disco fisso del proprio elaboratore
ii. di servizi di providing, ovvero service provider, vale a dire ogni soggetto che, una volta avvenuto
l’accesso alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, consente
all’utente di compiere determinate operazioni, quali l’utilizzo della posta elettronica, la
suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.
iii. di contenuti, ovvero content provider, vale a dire ogni operatore che mette a disposizione del
pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati,
versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie del proprio
server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di
telecomunicazione; il content provider è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine
“web” immesse in rete dal proprio cliente;
e) inibizione, l’attività del fornitore di servizi di rete, finalizzata all’interruzione:
i. dell’allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione
agli operatori non autorizzati
ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati
iii. dei servizi di content provider agli operatori non autorizzati;
f) Partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la giocata o la scommessa;
g) Giochi, uno o più dei giochi pubblici gestiti da AAMS, ovvero concorsi a pronostico, lotterie,
scommesse, gioco del bingo, giochi con vincite in denaro nonché giochi di nuova istituzione;
h) Giocata telematica, la giocata effettuata con modalità “a distanza”, ovvero effettuata attraverso
canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;
i) Rete telematica, indica la rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
j) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale di AAMS per la gestione dei giochi.
Articolo 2
Soggetti non autorizzati alla raccolta
1. Gli operatori non autorizzati sono i soggetti di cui all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
ed ai sensi dell’articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali, privi di
concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione
delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite da AAMS, effettuano
sul territorio nazionale la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete internet ovvero altre
reti telematiche o di telecomunicazione.
2. AAMS provvede a comunicare ai fornitori di servizi di rete l’elenco degli operatori non autorizzati,
di cui al comma 1, ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni.
3. Il predetto elenco è reso disponibile anche attraverso il sito istituzionale www.aams.it.
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori di servizi di rete
1. Il fornitore di connettività che trasmette, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un
operatore non autorizzato alla raccolta di giochi, o che fornisce accesso alla rete di comunicazione
al medesimo operatore, è responsabile delle informazioni trasmesse nell’ipotesi in cui non ottemperi
alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Il fornitore di servizi di provider che trasmette informazioni fornite da un operatore non
autorizzato, ovvero che archivia elettronicamente, in via automatica e temporanea, dette
informazioni, o ne cura la trasmissione ad altri destinatari, è responsabile di tali informazioni
nell’ipotesi in cui non ottemperi alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 2.
3. Il fornitore di contenuti che archivia elettronicamente informazioni fornite da un operatore non
autorizzato è responsabile delle informazioni archiviate nell’ipotesi in cui non ottemperi alla
comunicazione di cui all’articolo 2, comma 2.
Articolo 4
Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui all’articolo 3, il fornitore di servizi di rete non è assoggettato ad
un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o archivia elettronicamente, né
ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di
attività non autorizzate.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, il fornitore di servizi di rete è comunque tenuto:
a) ad informare tempestivamente AAMS qualora sia a conoscenza di presunte attività o
informazioni riguardanti attività di gioco esercitate da un operatore non autorizzato, suo
destinatario di servizi;
b) a fornire tempestivamente ad AAMS le informazioni in suo possesso che consentano
l’identificazione dell’operatore non autorizzato con il quale ha accordi di archiviazione
elettronica dei dati, al fine di individuare e prevenire attività non autorizzate.
3. Il fornitore di servizi di rete è civilmente responsabile nei confronti di terzi del contenuto dei servizi
offerti nel caso in cui, su richiesta di AAMS, non ha agito nei termini indicati nella comunicazione
di cui all’articolo 2, comma 2, per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha
provveduto ad informarne AAMS.
Articolo 5
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale dei fornitori di servizi di rete, le violazioni alle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, sono punite da AAMS, ai sensi dell’articolo 1, comma
537, della legge n. 266 del 2005, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è
efficace dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2006
F.to Giorgio TINO
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