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Regolamento sulle scommesse sportive DECRETO 2 Giugno 1998 n.174
 
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Regolamento sulle scommesse sportive DECRETO 2 Giugno 1998 n.174

Regolamento sulle scommesse sportive

Trascrizione integrale del

DECRETO 2 giugno 1998, n. 174 del MINISTERO DELLE FINANZE

Relativo al

Regolamento recante norme per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a Totalizzatore ed a Quota Fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I. da adottare ai sensi dell’Articolo 3,comma 230, della Legge n. 549 del 1995

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n° 129 – del 5-6-1998.

 

 

CAPO I
NORME GENERALI

Art.1
ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

 

1.       Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

2.       Agli effetti del presente regolamento assume la qualifica di gestore il C.O.N.I. se direttamente organizza ed esercita l'attività di scommessa. E' considerato altresì gestore il concessionario che provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse.


Art.2
CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

 

1.       Il C.O.N.I. può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, società ed altri enti con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a.       trasparenza dell' assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

b.       potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

c.        omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

d.       eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

e.       garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;

f.        previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

g.       durata non inferiore a sei anni;

h.       l'accettazione delle scommesse avviene nei locali nei quali non si svolgono attività diverse dalla accettazione di scommesse.

 

2.       Il C.O.N.I., entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che intende mettere a gara nell'anno successivo.

3.       Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

4.       Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate, su proposta del C.O.N.I., le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9.

5.       Il trasferimento della concessione è consentito previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

6.       Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al C.O.N.I. l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente comma comporta la decadenza della concessione.

7.       Il C.O.N.I. affida la gestione delle scommesse a totalizzatore o a quota fissa ai singoli soggetti di cui al comma 1, con propria delibera. La gestione delle scommesse a quota fissa è affidata ad almeno due concessionari.

8.       Il C.O.N.I., nel caso di singole concessioni a diversi soggetti, provvede all'autorizzazione di tutti i punti di accettazione.

9.       Il C.O.N.I. effettua direttamente la gestione del totalizzatore nazionale oppure l'affida a terzi con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria. E' vietata la partecipazione alla gara ai soggetti ai quali è affidata, ai sensi dei commi precedenti, la concessione per l'esercizio delle scommesse.

10.   Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e di concessioni per l'accettazione delle scommesse.

 


Art.3
DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI

 

1.       1. Il C.O.N.I., d'intesa con il Ministero delle finanze, con propria delibera dichiara la decadenza dalla concessione:

a.       quando è accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle condizioni stabilite per l'attribuzione della concessione dal presente regolamento o dal relativo bando;

b.       quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2;

c.        in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

d.       per inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 7.

 

2.       Con le medesime modalità di cui al comma 1, il C.O.N.I. revoca la concessione quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla convenzione, nonché dalla normativa tributaria.

3.       Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, nè direttamente nè per interposta persona nè per il tramite di società, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni.

4.       La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci di controllo delle società concessionarie.

 


Art.4
SCOMMESSE AMMESSE

 

1.       Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

2.       Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche modalità indicate nel presente regolamento.

3.       Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore ed il gestore delle scommesse.

4.       L'unità di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del C.O.N.I.

5.       E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente regolamento.

6.       Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati a totalizzatore e a quota fissa, e nuove modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, anche, su proposta del C.O.N.I., con decreto del Ministro delle finanze.

 


Art.5
OGGETTO DELLE SCOMMESSE

 

1.       Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del C.O.N.I.

2.       Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purché riscontrabili ed esattamente determinabili dai referti arbitrali.

 


Art.6
PROGRAMMA UFFICIALE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

 

1.       Il C.O.N.I., d'intesa col Ministero delle finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle scommesse.

2.       Il C.O.N.I. rende pubbliche le competizioni sportive oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto periodicamente e comunicato al Ministero delle finanze. Tale programma costituisce il documento in riferimento al quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento la data, l'ora d'inizio, il luogo di svolgimento, nonché i tipi di scommessa ammessi e la relativa unità base di scommesse.

3.       Sulla base del programma ufficiale di cui al comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. Il gestore pubblica settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di scommessa e le altre notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.

4.       Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliate sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

 


Art.7
ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE

 

1.       Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il quale è esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse.

2.       E' vietata ogni forma di intermediazione.

3.       Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva.

4.       Le modifiche dell'orario di inizio delle competizioni comportano, in caso di posticipazione e se tempestivamente comunicate, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione, le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate.

 


Art.8
VALIDITA’ DELLE SCOMMESSE E DEI RISULTATI
CHE NE COSTITUISCONO L’OGGETTO

 

1.       La scommessa è considerata valida quando il risultato dell'avvenimento è convalidato sul campo e quando l'avvenimento è rinviato ed effettuato il giorno successivo a quello in programma. La scommessa è considerata non valida quando l'avvenimento non si è svolto e quando nessun concorrente si è classificato.

2.       Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa è comunque valida quando il risultato nella stessa pronosticabile è già maturato sul campo, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento è sospeso o annullato.

3.       Nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre, è consentita la sostituzione della scommessa prima dell'inizio dell'avvenimento; le scommesse non sostituite sono ritenute valide nei loro termini.

4.       Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

5.       Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente del risultato conseguito e convalidato sul campo, desunto dai referti arbitrali. Il risultato è tempestivamente reso pubblico dal C.O.N.I.; le eventuali modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull' esito delle scommesse effettuate.

6.       La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce.

 


Art.9
RIMBORSI

 

1.       Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando:

a.       nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;

b.       la scommessa è considerata non valida;

c.        si verifica l'ipotesi di cui al comma 4, dell'articolo 7.

 

2.       Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono state accettate.

3.       L' importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa.

4.       Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la restituzione della somma scommessa entro 60 giorni decorrenti da quello di effettuazione dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2. I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal C.O.N.I.

 

 

 

 

Art.10
RICEVUTA DELLA SCOMMESSA

 

1.       La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all'articolo 15.

2.       La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.

3.       All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.

4.       Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata.

5.       Nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, è consentita la sostituzione di una ricevuta con altra di uguale importo, previo annullamento della precedente ricevuta.

6.       Se si riscontra, prima della chiusura dell'accettazione del gioco, che una ricevuta è priva dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso, o è illeggibile, la scommessa può essere annullata a richiesta dello scommettitore.

 


Art.11
PAGAMENTO DELLE VINCITE

 

1.       Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato subito dopo la convalida del risultato e la diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore e dopo la convalida del risultato per le scommesse a quota fissa, unicamente dietro presentazione della ricevuta delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. L'importo pagato per vincita, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta delle scommesse.

2.       Il pagamento delle scommesse vincenti al totalizzatore, di importo unitario superiore a lire 30.000.000, è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo alla diramazione delle quote.

3.       Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di effettuazione della gara oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite da C.O.N.I.

 


Art.12
ATTRIBUZIONE DEI PROVENTI

 

1.       Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al C.O.N.I., al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale.

 


Art.13
UFFICIO COMPETENTE

 

1.       Competente per l'accertamento dell'imposta unica è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle gare sportive. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate è competente l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.

2.       I funzionari del Ministero delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

 


Art.14
DICHIARAZIONE D’INIZIO DI ATTIVITA’

 

1.       I concessionari per l'esercizio delle scommesse muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presentano, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telemetica, la dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, all'ufficio competente e prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

2.       I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dal C.O.N.I. sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al C.O.N.I. per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

 


Art.15
MODALITA’ DI EMISSIONE DELLE
RICEVUTE DELLE SCOMMESSE

 

1.       I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al sistema centrale, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa.

2.       I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.


Art.16
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

 

1.       A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa.

2.       Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scomessa, alle sezione competente di tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato secondo le modalità indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3.       Il gestore può delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.

 


Art.17
RAPPORTI CON ALTRI TRIBUTI

 

1.       L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è compresa nell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

2.       Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

CAPO II
SCOMMESSE A TOTALIZZATORE

Art.18
TIPI DI SCOMMESSE AMMESSE

 

1.       Le scommesse ammesse a Totalizzatore sono le seguenti:

a.       SINGOLA: il pronostico indica il verificarsi di uno degli eventi proposti sull'avvenimento oggetto della scommessa;

b.       PLURIMA: il pronostico indica da due a sei dei primi classificati dell'avvenimento oggetto della scommessa.
Nel proporre la scommessa è specificato:

1.       il numero degli eventi da pronosticare;

2.       se il pronostico è espresso indicando l'esatto ordine di piazzamento (scommessa in ordine) o se è espresso indicando i classificati qualunque sia il loro ordine di piazzamento (ordine libero);

c.        MULTIPLA: il pronostico indica tutti gli esiti di tutti gli avvenimenti oggetto della scommessa;

d.       TOTOMULTIPLA: tipo particolare di multipla, specificatamente disciplinato negli articoli da 27 a 29, nel quale il pronostico indica gli esiti da uno a sei degli avvenimenti oggetto della scommessa.

 

 

 

 

 

 

Art.19
PROGRAMMA SCOMMESSE

 

1.       Ogni gestore redige e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il gioco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, scelti tra quelli riportati nel programma di cui all'articolo 6, i tipi di scommessa ammessi, le unità di scommessa ed il minimo di scommessa. Tale programma indica inoltre la data e l'orario di apertura e chiusura dell'accettazione delle scommesse.

2.       Per la totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di Totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento, gli eventi scommettibili.

 


Art.20
CALCOLO DELLE QUOTE

 

1.       Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.

2.       Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, è effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa:

a.       si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento detratto l'importo del prelievo;

b.       il quoziente ottenuto dividendo il disponibile a vincite per l'ammontare totalizzato sull'evento o combinazione vincente costituisce la quota per quel tipo di scommessa.

3.       Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.

 


Art.21
SCOMMESSA SINGOLA - PARITA’

 

1.       Nel caso di esito di parità nell'avvenimento oggetto della scommessa singola, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificati in parità.

 


Art.22
SCOMMESSA PLURIMA

 

La scommessa Plurima a Totalizzatore è la seguente:

a.       P2. pronostico sui primi due classificati;

b.       P3. pronostico sui primi tre classificati;

c.        P4. pronostico sui primi quattro classificati;

d.       P5. pronostico sui primi cinque classificati;

e.       P6. pronostico sui primi sei classificati.

 


Art.23

SCOMMESSA PLURIMA IN ORDINE - PARITA’

 

1.       In caso di esito di parità, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi:

o        P2. parità tra due o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine due dei concorrenti classificati in parità;

o        P2. parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo posto il concorrente primo classificato ed al secondo posto uno qualunque dei concorrenti classificati in parità;

o        P3. parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un’unica quota, le scommesse che indicano ai primi due posti, in qualsiasi ordine, i concorrenti classificati in parità ed esattamente al terzo posto il concorrente terzo classificato;

o        P3. parità tra tre o più concorrenti al primo posto: sono vincenti con un’unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine tre dei concorrenti classificati in parità;

o        P3. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano, al primo posto il concorrente classificato primo e, comunque, due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto;

o        P3. parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo e secondo posto i concorrenti primo e secondo classificato ed al terzo posto uno dei concorrenti classificati in parità.

 

2.       Per gli esiti di parità relativi alle scommesse Plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

 


Art.24

SCOMMESSA PLURIMA IN ORDINE LIBERO - PARITA’

 

1.       In caso di esito di parità, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi:

o        P2. parità di due o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con una unica quota, le scommesse che indicano due dei concorrenti classificati, in parità al primo posto;

o        P2. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti con un’unica Quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato primo e uno dei concorrenti classificato secondo in parità;

o        P3. parità di due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un’unica Quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed il concorrente classificato terzo;

o        P3. parità di tre o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un’unica Quota, le scommesse che indicano tre dei concorrenti classificati in parità;

o        P3. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica Quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato al primo posto e due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto;

o        P3. parità di due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un’unica Quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati ai primi due posti e uno dei concorrenti classificato terzo in parità;

 

2.       Per gli esiti di parità relativi alle scommesse Plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

 


Art.25

SCOMMESSA PLURIMA - RISULTATO NELLE COMPETIZIONI

 

1.       Se in un avvenimento oggetto della scommessa Plurima i concorrenti classificati sono in numero inferiore ai concorrenti pronosticati, sono considerate vincenti le scommesse che indicano i concorrenti classificati, nell’ordine se la scommessa è in ordine o in qualsiasi ordine se la scommessa è a ordine libero.

 

 

Art.26

SCOMMESSA MULTIPLA - PARITA’ E VALIDITA’

 

1.       Nel caso di esito di parità nell’avvenimento oggetto della scommessa Multipla, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un’unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificato in parità.

2.       Le scommesse Multiple che hanno per oggetto uno o più avvenimenti considerati non svolti o in cui nessun concorrente è classificato sono ritenute valide e vincenti nella parte in cui sono indicanti esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti.

 


Art.27

TOTOMULTIPLA - SCOMMESSE VINCENTI

 

1.       Una Totomultipla è vincente quando, per tutti gli avvenimenti nella stessa considerati, i risultati convalidati sul campo corrispondono all’evento pronosticato.

2.       Se un avvenimento compreso nel programma di cui all’Art.19, risulta non svolto o senza alcun concorrente classificato, la quota per tale avvenimento è posta pari ad 1 e tutti i possibili eventi dello stesso si considerano verificati. Le scommesse Totomultiple che hanno per oggetto uno o più di tali avvenimenti sono considerate vincenti se indicano esattamente l’esito dei rimanenti avvenimenti pronosticati nella scommessa.

 


Art.28

TOTOMULTIPLA - PROCEDURA DI CALCOLO DELLE QUOTE

 

1.       Le quote, indicate per ogni avvenimento sulla base di una Lira con troncamento alla seconda cifra decimale, sono comprensive della puntata. I conteggi sono eseguiti con troncamento alla 6a cifra decimale. Gli importi derivanti dai troncamenti sono a favore del C.O.N.I.

2.       La determinazione delle quote avviene secondo le seguenti modalità:

o        ogni scommessa Totomultipla viene registrata in tutti i suoi termini;

o        su ogni avvenimento indicato nella Totomultipla viene totalizzato, per tipo di scommessa, l’importo corrispondente al totale della scommessa, diviso per il numero degli avvenimenti pronosticati;

o        l’individuazione delle scommesse vincenti avviene una volta conosciuti gli eventi vincenti;

o        il numero delle unità di scommessa vincenti si determina separatamente per ogni tipo di scommessa;

o        il disponibile a vincite si determina per ogni tipo di Totomultipla e per ogni avvenimento, detraendo dal totale scommesso il prelievo globale;

o        in caso di assenza di vincite su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito, proporzionalmente, tra gli altri avvenimenti;

o        nel caso di assenza di vincite su un tipo di scommessa su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito proporzionalmente su gli altri tipi di scommesse;

o        per ogni singolo avvenimento il calcolo della quota ponderata provvisoria avviene secondo le seguenti modalità:

1.       le unità vincenti di tutti i tipi sono sommate;

2.       per ogni tipo si calcola un parametro ottenuto moltiplicando il disponibile a vincite per il numero degli avvenimenti che quel tipo di scommessa contempla;

3.       la somma dei parametri di cui al punto 2, è divisa per il totale del disponibile sull’avvenimento. Così operando si ottiene un secondo parametro chiamato in prosieguo P;

4.       il totale disponibile per vincite dell’avvenimento si divide per il totale delle vincite calcolate al punto 1;

5.       si effettua la radice Piesima sul risultato della divisione di cui al punto 4., ottenendo così la quota di prima approssimazione riferita all’avvenimento;

6.       si verifica il totale dei pagamenti teorici. Tale totale si ottiene dando un valore provvisorio alle unità vincenti di ogni tipo di scommessa moltiplicandole per la quota provvisoria tante volte quanti sono i termini che quel tipo di scommessa contempla;

7.       si confronta il totale dei pagamenti teorici con il disponibile per vincite e se la differenza supera l’unità di scommessa si procede all’affinamento successivo della quota;

 

o        le quote definitive ottenute non sono mai inferiori ad 1;

o        in caso di esito di parità, non esplicitamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti le scommesse che indicano gli eventi coinvolti nella parità stessa.

 


Art.29

TOTOMULTIPLA - CALCOLO DELLA VINCITA

 

1.       L’importo della vincita di una Totomultipla è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni avvenimento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l’importo scommesso.

2.       L’importo da pagare alla scommettitore è arrotondato per troncamento alle mille Lire. Gli importi derivanti dai troncamenti sono in favore del C.O.N.I.

 

CAPO III

SCOMMESSE A QUOTA FISSA

Art.30

CARATTERISTICHE DELLE SCOMMESSE

 

·  Possono essere effettuate scommesse singole sugli esiti di un solo avvenimento e scommesse Multiple (martingale) su diversi esiti di uno o più avvenimenti.

·  L’importo delle unità di scommessa è fissato nel programma.

 


Art.31

PROGRAMMA SCOMMESSE E QUOTE

 

1.       Ogni gestore predispone e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il gioco viene raccolto, uno specifico programma di avvenimenti ed eventi scelti tra quelli previsti nel programma di cui all’Art.6, sui quali sono accettate le scommesse. Per ogni avvenimento od evento, il programma indica l’orario di apertura e di chiusura dell’accettazione delle scommesse.

2.       Ogni evento oggetto di scommessa riporta l’indicazione della quota che sarà pagata in caso di esatto pronostico. Le quote, sono rapportate ad una Lira ed indicate con una cifra intera seguita da un massimo di due decimali. Tali quote sono comprensive della restituzione della posta.

3.       Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple.


Art.32

CALCOLO DELLA VINCITA DI UNA MULTIPLA

 

1.       Se gli esiti dei vari avvenimenti sono legati in un’unica scommessa (scommessa multipla o martingala), questa risulta vincente solo se verificano tutti i risultati pronosticati negli avvenimenti indicati nella scommessa. In tal caso l’importo della vincita è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni evento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l’importo scommesso.

2.       L’importo della vincita è maggiorato del 5 per cento per le scommesse quadruple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i cinque. La maggiorazione non può comunque consentire vincite superiori ai massimali Fissati all’art.34.

 


Art.33

PERCENTUALE DI ALLIBRAMENTO

 

1.       La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento.

2.       Le quote offerte dal gestore, che possono essere modificate anche nel corso dell’accettazione, purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:

o        per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 112; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;

o        per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 130; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;

o        per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 145; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento.

 


Art.34

MASSIMALI DI PAGAMENTO

 

1.       La vincita massima di ogni scommessa non può superare l’importo di 100 volte la posta per la scommessa su un singolo evento, mentre per la scommessa su più eventi (multipla o martingala) la vincita massima non può superare il prodotto tra il numero degli eventi giocati ed il numero 80, con un massimo comunque di 400 volte.

 


Art.35

MINIMI DI ACCETTAZIONE

 

1.       Il gestore accetta scommesse il cui importo dà origine ad una vincita, in base alle quote offerte, non superiore al prodotto dell’unità minima di scommessa per il massimale relativo al tipo di scommessa. Tale obbligo comunque non sussiste per le scommesse il cui importo dà origine ad una vincita superiore a Lire 10.000.000.


Art.36

PARITA’

 

1.       Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa sul singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l’evento è ricompreso.

 


Art.37

VALIDITA’ DELLA SCOMMESSA MULTIPLA

 

1.       Se uno o più avvenimenti oggetto della scommessa multipla non si sono svolti o nessun concorrente si è classificato, tali avvenimenti assumono quota uguale a 1, ed è ritenuta valida e vincente la scommessa nella parte in cui indica esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti.

 

CAPO IV

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.38

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

1.       Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente Regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all’Autorità giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro delle Finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a Quota Fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a Totalizzatore.

2.       La Commissione decide, sentite le parti, entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3.       Nel caso di rigetto del reclamo può essere adita l’Autorità giudiziaria ordinaria.

4.       La Commissione è composta da un Magistrato appartenente all’Ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di Consigliere della Corte di Cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle Finanze, da un dirigente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e da due esperti proposti dal C.O.N.I.

5.       Per ogni membro è nominato un supplente.

6.       Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il Presidente.

 

 

 

 


Art.39

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

 

1.       Su richiesta del C.O.N.I., nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l’accettazione delle scommesse è effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di Concessionari previsti dal Regolamento di cui all’Articolo 3, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n.662. In tal caso, il Ministero delle Finanze gestisce il Totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

 

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 giugno 1998 Il Ministro: Vincenzo VISCO Visto, il Guardasigilli: Giovanni Maria FLICK Registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 1998 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 253

 

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’Art.10, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle Leggi, sull’emanazione dei Decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:

  • La Legge 16 febbraio 1942, n.426, reca: "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)".
  • Il D. Legs. 14 aprile 1948, n.496, recante "Disciplina delle attività di gioco" detta norme per l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro.
  • Il D.P.R. 18 aprile 1951, n.581, reca: "Norme regolamentari per l’approvazione e l’esecuzione del D. Legs. 14 aprile 1948, n.498, sulla disciplina delle attività di gioco".
  • Il D.P.R. 30 giugno 1972, n.748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
  • La Legge 19 aprile 1990, n.85, reca: "Modificazione alla Legge 2 agosto 1982, n.528, sull’ordinamento del Gioco del Lotto". Il testo del comma 2 dell’Art.3 è il seguente:
    2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con Decreto del Ministro delle Finanze".
  • Il D. Legs. 3 febbraio 1993, n.29, reca: "Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’Art.2, della Legge 23 ottobre 1992, n.421".
  • Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557, reca: "Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994". Il testo del comma 1 dell’Art.11 è il seguente:
    1. Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l’integrazione del sistema attivato per la gestione del Lotto. Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione".
  • La Legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica". Il testo dei commi 229, 230 e 231 dell’Art.3 è il seguente:
    229. L’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a Totalizzatore e a Quota Fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, Società ed altri Enti che offrano adeguate garanzie.
    230. Con Regolamento approvato con Decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono determinate le norme per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse di cui al comma 229.
    231. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le quote dell’introito derivante dall’esercizio delle scommesse a Totalizzatore ed a Quota Fissa di nuova istituzione, al netto dell’Imposta sugli spettacoli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.540, e successive modificazioni della quota attribuita al Concessionario e degli oneri di diretta imputazione del concedente spettanti allo Stato e al C.O.N.I. Dette quote sono destinate, per almeno il 50 per cento, d’intesa con le regioni e le province autonome, a favorire la diffusione dell’attività sportiva nel Paese, attraverso interventi sulle infrastrutture sportive segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria sportiva di tutti i cittadini nell’intero territorio nazionale.
  • Il testo dei commi 25 e 26 dell’Art.24 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, concernente "Misure per la stabilizzazione della Finanza pubblica", che ha modificato il testo dei commi 230 e 231 dell’Art.3 della Legge 28 dicembre 1995, n.549, concernente "Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica", è il seguente:
    25. All’Art.3, comma 230, della Legge 28 dicembre 1995, n.549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con tale Regolamento, il Ministro delle Finanze può stabilire, su richiesta del C.O.N.I., che, nelle more delle effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l’accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non entro il 31 dicembre 1999, da parte di Concessionari previsti dal Regolamento di cui all’Art.3, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n.662. In tal caso, il Ministero delle Finanze gestisce il Totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materie.

    26. Il comma 231 dell’Art.3 della Legge 28 dicembre 1995, n.549, è sostituito dal seguente:
    "231. Con Decreto del Ministro delle Finanze sono stabilite le quote di prelievo sull’introito lordo delle scommesse, da destinarsi al C.O.N.I. al netto dell’Imposta unica di cui alla Legge 22 dicembre 1951, n.1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all’accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del Totalizzatore nazionale. Il C.O.N.I. deve destinare, d’intesa con gli Enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell’attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell’intero territorio nazionale. Il C.O.N.I. deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali".
  • La Legge 23 agosto 1988, n.400, reca: "Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo dell’Art.17 è il seguente: Art.17 (Regolamenti).

1.       Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

§         l’esecuzione delle Leggi e dei Decreti legislativi;

§         l’attuazione e l’integrazione delle Leggi e dei Decreti legislativi recanti norme di principio, escluso quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

§         le materie in cui manchi la disciplina da parte di Leggi o di atti aventi forza di Legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla Legge;

§         l’organizzazione e il funzionamento delle Amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla Legge;

§         l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

 

2.       Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i Regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di Legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3.       Con Decreto ministeriale possono essere adottati Regolamenti nelle Materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali Regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con Decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I Regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei Regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4.       I Regolamenti di cui al comma 1 ed i Regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

  • L’Art.17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con Decreto ministeriale possono essere adottati Regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali Regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

 


Nota all’Art.2:

  • Il testo dell’Art. 10 della Legge 23 marzo 1981, n.91, concernente "Norme in materia di rapporti tra Società e sportivi professionisti" è il seguente: Art.10 (Costituzione e affiliazione).
  • Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo Società sportive costituite nella forma di Società per Azioni o di Società a responsabilità limitata.
  • L’atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.
  • Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’Art.2330 del Codice Civile, la Società deve ottenere l’affiliazione da una o da più Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.
  • Gli effetti derivanti dall’affiliazione restano sospesi fino all’adempimento degli obblighi di cui all’Art.11.
  • L’atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote.
  • L’affiliazione può essere revocata dalla Federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.
  • La revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva.
  • Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

 


Nota all’Art.12:

  • La Legge 22 dicembre 1951, n.1379, reca: "Istituzione di un’Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal Decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496".

 


Nota all’Art.14:

  • Il testo dell’Art.88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, è il seguente:
  • Non può essere conceduta licenza per l’esercizio di scommessa, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l’esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l’utile svolgimento della gara.
  • Le Società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purché questi agiscano in nome e per conto della società, ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo Articolo, una speciale autorizzazione delle società stesse.
  • I contravventori sono puniti con l’arresto da due mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a Lire 5.000.

 


Note all’Art.16:

  • Il testo dell’Art.6 della Legge 22 dicembre 1951, n.1379, concernente "Istituzione di un’Imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal Decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496" è il seguente:
  • L’ammontare dell’Imposta di cui all’Art.1 è iscritto nel bilancio dell’entrata:
  • per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all’Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie;
  • per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle Imposte dirette;
  • per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 18/25 tra i Comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai Comuni stessi a norma dell’Art.2 del Decreto legislativo 26 marzo 1948, n.261.
  • Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad affidare con proprio Decreto alla Società Italiana degli Autori ed Editori, alle condizioni da stabilire mediante apposita convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai Comuni sulla Imposta unica sui giochi, di cui al precedente comma.
  • Il testo dell’Art.230 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:
  • I versamenti di somme nelle Tesorerie devono essere fatti in danaro effettivo.
  • Le somme da versarsi in danaro possono essere spedite alla Tesoreria col mezzo di Titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.
  • Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei conti amministrativi e giudiziali.
  • Per il versamento di somme relative a particolare servizi possono essere utilizzati sentito il Ministro del Tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati ad una sola sezione di Tesoreria provinciale.
  • I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d’Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.
  • Gli agenti della riscossione e le Sezioni di Tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d’Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da Istituti o Aziende di credito, non trasferibili, all’ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di Banche, Istituti o Aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di Tesoreria o l’agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.
  • Gli agenti della riscossione devono girare per l’incasso i titoli di credito a loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di Tesoreria provinciale competente per territorio.
  • Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal Direttore generale del Tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di Tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di Tesoreria della propria provincia.
  • Per i titoli di credito di cui al presente Articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all’Art.233.

 


Note all’Art.17:

  • Il testo del sesto comma dell’Art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in materia di accertamento delle Imposte sui redditi, è il seguente:
    • L’imposta sulle vincite nelle scommesse a Totalizzatore ed al Libro è compresa nell’importo dei Diritti erariali dovuti a norma di Legge.
  • Il testo del primo comma, n. 6), dell’Art.10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, concernente "Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto", è il seguente:
    • Art.10 (Operazioni esenti dall’imposta). Sono esenti dall’imposta:

1) – 5) (omissis);
6) le operazioni relative all’esercizio del Lotto, delle Lotterie nazionali e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli Enti indicati del D. Legs. 14 aprile 1948, n.496, nonché all’organizzazione e all’esercizio dei Totalizzatori e delle scommesse di cui alla Legge 24 marzo 1942, n.315, ivi compresa le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giocate.

 


Note all’Art.33:

  • Articolo 22 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 15.
    Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.

 


Nota all’Art.39:

  • Il testo del comma 78 dell’Art.3 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, concernente: "Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica" è il seguente:
  • Con Regolamento da emanare ai sensi dell’Art.17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 40, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il Regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a

    • individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l’Amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;
    • scelta del terzo Concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;
    • gestione congiunta tra i Ministeri delle Finanze e delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, dell’organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento, tra le amministrazioni;
    • ripartizione dei proventi al netto delle Imposte in modo da garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l’allevamento secondo programmi da sottoporre all’approvazione del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

 



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